Una recente sentenza della Cassazione “Sulle responsabilità per la mancata formazione specifica” ci ricorda il ruolo fondamentale della formazione all’interno del processo di gestione della sicurezza dell’azienda.
Il Legislatore, individua il momento formativo del lavoratore come fondamentale per l’abbassamento delle probabilità di avvenimento di un evento infortunistico, soprattutto per quanto riguarda quegli accadimenti derivanti da una errata interazione del lavoratore con i macchinari a sua disposizione. Concetto altamente in contrasto con i recenti fatti di cronaca che individuano attività di formazione svolte in conviviali pranzi in pizzeria alla ricerca dell’attestato facile.
Il focus della sentenza (n. 57977 del 29 dicembre 2017) pone il merito di un infortunio con un trapano a colonna. Le responsabilità individuate nella persona del direttore di stabilimento sono quelle legate alla mancanza di formazione specifica per il lavoratore coinvolto.
In particolare il fatto oggetto del processo “si è verificato il 12 marzo 2010 in danno di N.B., operaio addetto a manutenzioni elettriche, il quale, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d’emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi le lesioni di cui in rubrica” (Rif. Punto Sicuro).
Nel formulare le accuse di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro si è accusato l’imputato “di non avere adottato le misure necessarie affinché l’uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento. In primo grado il T.R. era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità é stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini dell’ art. 131 -bis cod.pen.”.
Di seguito le motivazioni addotte per il ricorso: “secondo il deducente vi era stata, invece, non solo la generale formazione del N.B. in materia di sicurezza del lavoro, ma altresì una formazione specifica da parte del collega M.; ed inoltre vi erano sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione. Il rischio che il N.B. aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile, secondo il ricorrente, tanto più che per tale movimento il lavoratore dovette eseguire una mossa contorsionistica; ed inoltre il divieto di avvicinare gli arti agli organi in movimento era stato oggetto dei corsi di formazione sulla sicurezza, come dichiarato dal teste O.N.R.”
Quanto indicato dalla Corte di Cassazione riguarda:
La necessità di adeguata formazione inerente i rischi specifici derivanti da un uso scorretto del macchinario; La prevedibilità della condotta del lavoratore; La sussistenza del nesso di causalità.
Per quanto riguarda il primo punto la sentenza conferma che il responsabile era “tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev’essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo”. E’ stato appurato il fatto che la formazione fornita al lavoratore avesse riguardato solamente i principi di funzionamento ed utilizzo del dispositivo e non dei rischi derivanti dallo stesso. Per quanto concerne l’apposizione della segnaletica di pericolo la sentenza si è espressa come segue : ”È poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l’obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l’apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento”. D’altro canto, per quanto riguarda l a prevedibilità della condotta del lavoratore, essa “va ritenta sussistente e comprovata dalla presenza dei cartelli di divieto e dai dispositivi di protezione a corredo del macchinario”.
Per quanto concerne il nesso di causalità, la C.d.C. ha ritenuto il motivo del ricorrente infondato in quanto il comportamento del lavoratore “non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: il fatto stesso che il rischio nella specie concretizzatosi fosse anche prevedibile concorre ad escludere che il comportamento del N.B. in occasione dell’infortunio potesse qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile. Né tanto meno tale comportamento poteva dirsi ‘eccentrico’, sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dal T.R. nella sua qualità: rischio che imponeva all’imputato, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate”.
In conclusione, tale sentenza, come molte altre dalle similari caratteristiche, ricordano la fondamentale importanza dell’effettuazione comprovata di adeguata formazione specifica prima dell’impiego di attrezzature dalle quali può derivare un incidente sul lavoro. Per lo stesso motivo, detta formazione non può configurarsi come standardizzata per tutte le attività pur simili che esse siano poiché gli adempimenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 costituiscono il fulcro di un approccio sistemico alla sicurezza, approccio che deve essere “vestito” sull’azienda, sulla mansione specifica e sull’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento della stessa.